Lettere di compliance sui redditi 2023: cosa fare in studio

Lettere di compliance sui redditi 2023: cosa fare in studio

Oct 31, 2026

Con il provvedimento n. 271072 del 5 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate invia ai titolari di partita IVA una lettera di compliance quando le fatture elettroniche emesse o i corrispettivi telematici del 2023 non risultano, in tutto o in parte, nel reddito d'impresa dichiarato nei quadri RF, RG o LM del modello Redditi 2024. La lettera arriva via PEC: lo studio verifica, poi chiarisce o regolarizza con il ravvedimento operoso.

Per gli studi questo significa una cosa molto concreta: nelle prossime settimane alcuni clienti riceveranno una PEC dell'Agenzia, molti la inoltreranno allo studio con poche parole di accompagnamento e qualcuno si preoccuperà. In questa guida trovi cosa dice il provvedimento, cosa contiene la comunicazione, come si risponde, quando conviene regolarizzare e come organizzare il lavoro in studio senza perdere nessuna lettera per strada.

Cosa prevede il provvedimento del 5 ottobre 2026

Il provvedimento è stato firmato il 5 ottobre 2026 dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, e dà attuazione all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 190/2014: sono le norme sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo, quelle che negli studi chiamiamo da anni lettere di compliance.

Il controllo è un incrocio di dati. Al punto 1.1 l'Agenzia spiega che utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente per verificare, per il periodo d'imposta 2023, se queste operazioni hanno concorso alla determinazione del reddito d'impresa indicato nei quadri RF, RG o LM della dichiarazione modello Redditi 2024.

In pratica, se il totale delle fatture e dei corrispettivi che il Sistema di Interscambio e il canale dei corrispettivi hanno registrato per il 2023 è più alto di quanto risulta dalla dichiarazione dei redditi, il contribuente può ricevere la comunicazione. Il provvedimento parla di "presunta anomalia": non è un avviso di accertamento e non chiede un pagamento, ma invita a controllare.

Le stesse informazioni, precisa il punto 4.1, sono rese disponibili anche alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici. È un motivo in più per non lasciare la lettera in un cassetto.

Chi riceve la lettera e da dove arriva

I destinatari sono i contribuenti titolari di partita IVA per i quali l'incrocio ha fatto emergere una differenza sul 2023, nei quadri del reddito d'impresa: RF per la contabilità ordinaria, RG per la semplificata, LM per i forfetari e i regimi di vantaggio.

Il punto 2.1 stabilisce che la comunicazione viene trasmessa via Posta Elettronica Certificata al domicilio digitale del contribuente, cioè all'indirizzo PEC comunicato al registro delle imprese o all'indice nazionale dei domicili digitali. Il punto 2.2 aggiunge che la stessa comunicazione, con le informazioni di dettaglio, si consulta nell'area riservata del sito dell'Agenzia, nella sezione "L'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale e del portale "Fatture e Corrispettivi".

Questo dettaglio conta per lo studio. La PEC arriva al cliente, non allo studio. Se il cliente non legge la sua casella certificata, o la legge di rado, la lettera può restare lì per settimane. Se invece lo studio ha la delega al Cassetto fiscale, può trovarla anche da lì.

Cosa contiene la comunicazione

Il punto 1.2 del provvedimento elenca le informazioni che l'Agenzia mette a disposizione del contribuente:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta;
  • data e protocollo telematico della dichiarazione dei redditi trasmessa per il 2023;
  • le modalità per chiedere informazioni o segnalare all'Agenzia elementi, fatti e circostanze che non conosce;
  • le modalità per regolarizzare errori o omissioni con la riduzione delle sanzioni.

Il codice atto e il numero della comunicazione sono i due dati da annotare subito nella pratica del cliente: servono per ogni contatto successivo con l'Agenzia e per l'eventuale versamento.

Come si risponde: chiarimenti o regolarizzazione

Davanti a una lettera di compliance le strade sono due, e la scelta dipende da cosa emerge dal confronto tra i dati dell'Agenzia e la contabilità del cliente.

La differenza ha una spiegazione. Il punto 3.1 consente al contribuente, anche tramite l'intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del DPR 322/1998), di chiedere informazioni o di segnalare elementi, fatti e circostanze che l'Agenzia non conosce, seguendo le modalità indicate nella comunicazione. Un'avvertenza pratica, scritta nello stesso punto: alla PEC da cui parte la comunicazione non si può rispondere, perché non è abilitata a ricevere messaggi.

La differenza è un errore o un'omissione. Il punto 5.1 rinvia al ravvedimento operoso dell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997: il contribuente può regolarizzare beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla violazione. Come ricorda Fisco Oggi nell'articolo del 5 ottobre 2026, il ravvedimento resta possibile anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche, ma non dopo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, né dopo le comunicazioni di irregolarità dei controlli automatici o formali.

Quando l'errore è confermato, in genere la regolarizzazione passa da una dichiarazione integrativa e dal versamento con F24 di imposta, interessi e sanzione ridotta. Le istruzioni operative precise sono quelle riportate nella comunicazione ricevuta dal cliente: vanno lette caso per caso.

Il controllo da fare in studio, in 5 passi

Una lettera di compliance non si risolve rispondendo d'istinto. Questo è un ordine di lavoro che aiuta a non saltare passaggi:

  1. Recupera la comunicazione completa. Fatti inoltrare la PEC dal cliente oppure scaricala dalla sezione "L'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale, se hai la delega. Annota numero, data e codice atto.
  2. Ricostruisci il totale del 2023. Estrai fatture emesse e corrispettivi trasmessi del periodo, da "Fatture e Corrispettivi" o dal gestionale, e confrontali con i ricavi dichiarati nel quadro RF, RG o LM.
  3. Cerca la causa della differenza. Gli elementi da verificare sono di solito questi: note di credito, fatture emesse nel 2023 ma riferite a ricavi di un altro periodo secondo il regime del cliente, operazioni registrate due volte, corrispettivi trasmessi per errore, ricavi indicati in un rigo diverso da quello atteso.
  4. Decidi la strada. Se la differenza è giustificata, prepara i chiarimenti con i documenti a supporto e inviali con le modalità indicate nella comunicazione. Se è un errore, calcola il ravvedimento e prepara l'integrativa.
  5. Chiudi la pratica e informa il cliente. Conserva la comunicazione, i conteggi, i documenti inviati e la ricevuta. Spiega al cliente per iscritto cosa è stato fatto e, se c'è un F24 da pagare, con quale scadenza.

Il passo che più spesso si perde è il primo: la lettera arriva a una PEC che il cliente non guarda, e lo studio la scopre tardi. Per questo conviene avvisare i clienti prima che le lettere arrivino.

Come avvisare i clienti senza allarmarli

Una comunicazione dell'Agenzia che parla di anomalie mette in ansia anche chi è in regola. Una breve circolare dello studio, mandata ora, fa tre cose utili: spiega che la lettera non è un accertamento, chiede al cliente di inoltrarla subito allo studio se la riceve e ricorda di non rispondere alla PEC dell'Agenzia, che non riceve messaggi.

Gli elementi da mettere nella circolare sono pochi: il riferimento al provvedimento del 5 ottobre 2026, l'anno controllato (il 2023), il canale (la PEC del cliente e il Cassetto fiscale), cosa deve fare il cliente (inoltrare la comunicazione allo studio) e cosa farà lo studio (verificare e proporre la strada).

Dove aiuta Commercialista AI

Commercialista AI non è un gestionale e non sostituisce il Cassetto fiscale: non scarica le comunicazioni dall'area riservata dell'Agenzia, non trasmette integrative e non paga F24. Le condizioni del servizio lo dicono in modo esplicito all'articolo 2, lettera g: il servizio non sostituisce il gestionale, l'intermediario abilitato e i portali dell'Agenzia delle Entrate. Lavora accanto al gestionale dello studio, sulla posta e sui documenti.

In questo caso il punto di contatto è proprio la posta. Quando il cliente inoltra la lettera allo studio dall'indirizzo registrato nella sua scheda, il messaggio compare in Email ricevute collegato al cliente e la bozza di risposta, per esempio "abbiamo ricevuto la comunicazione, la verifichiamo e ti aggiorniamo", la prepara l'intelligenza artificiale: le risposte partono solo con la conferma del professionista. La funzione Circolari permette di preparare e mandare ai clienti l'avviso descritto sopra, con un invio che resta manuale.

Se dalla verifica nasce un F24 di ravvedimento prodotto dal software dello studio, Invia F24 legge il PDF, cerca partita IVA e codice fiscale e propone il destinatario; l'invio lo fa lo studio. Anche qui vale l'articolo 7, lettera a, delle condizioni: importi, codici tributo e riferimenti normativi li verifica lo studio prima di approvare. E vale l'articolo 2, lettera f: il servizio non garantisce di individuare tutte le scadenze, quindi lo scadenzario dello studio resta il riferimento.

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La lettera di compliance sui redditi 2023 è un accertamento?

No. È una comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo prevista dalla legge 190/2014: segnala una presunta anomalia tra fatture e corrispettivi del 2023 e reddito dichiarato, e indica come chiarire o regolarizzare. Non è un atto impositivo.

Si può rispondere direttamente alla PEC dell'Agenzia?

No. Il punto 3.1 del provvedimento precisa che la casella PEC da cui parte la comunicazione non è abilitata a ricevere messaggi. Chiarimenti e documenti vanno inviati con le modalità indicate nella comunicazione stessa.

Il commercialista può rispondere al posto del cliente?

Sì. Il provvedimento consente di chiedere informazioni o segnalare elementi anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, previsti dall'articolo 3, comma 3, del DPR 322/1998.

Dove si trova la comunicazione se il cliente non ha visto la PEC?

Nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "L'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale e del portale "Fatture e Corrispettivi". Lo studio la trova lì se ha la delega di accesso.

Fino a quando si può usare il ravvedimento operoso?

Finché non viene notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, o una comunicazione di irregolarità dei controlli automatici o formali. Prima si regolarizza, più bassa è la sanzione, perché la riduzione dipende dal tempo trascorso dalla violazione.

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