Visto di conformità online: cosa cambia con Vi.diCo.Web
Oct 03, 2026Con il provvedimento del 22 settembre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha creato Vi.diCo.Web, il servizio online per inviare la comunicazione con cui il professionista esercita la facoltà di rilasciare il visto di conformità. Dall'11 gennaio 2027 sarà l'unico canale ammesso: anche variazioni dei dati, integrazioni e rinuncia passeranno solo da lì.
Per uno studio commercialista non cambia il visto in sé, cambia il modo in cui si comunica all'Agenzia di volerlo apporre e il modo in cui si tengono aggiornati i dati comunicati. In questa guida mettiamo in fila cosa dice il provvedimento, chi è coinvolto, quali dati e documenti servono, quali date contano e come organizzare lo studio da qui a gennaio, con le fonti ufficiali accanto a ogni passaggio.
Sommario
- Cosa prevede il provvedimento del 22 settembre 2026
- Chi deve usare Vi.diCo.Web e come si accede
- Cosa contiene la comunicazione
- Le date: avvio e obbligo dall'11 gennaio 2027
- Variazioni entro 30 giorni e rinuncia
- Come organizzare lo studio da qui a gennaio
- Dove si colloca l'intelligenza artificiale
- Domande frequenti
Cosa prevede il provvedimento del 22 settembre 2026?
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 259305/2026, firmato da Vincenzo Carbone il 22 settembre 2026, definisce le regole per usare il servizio online "Vi.diCo.Web, Visto di conformità". Il servizio sta nell'area riservata del sito dell'Agenzia e serve a trasmettere per via telematica la comunicazione prevista dall'articolo 21 del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, cioè la comunicazione preventiva che il professionista deve presentare per poter rilasciare il visto di conformità.
Lo stesso canale vale per tre operazioni collegate: le variazioni dei dati, degli elementi e degli atti già comunicati, le integrazioni richieste dopo l'invio e l'eventuale rinuncia alla facoltà di apporre il visto. Il provvedimento richiama come base l'articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, sul rafforzamento dei servizi digitali, e l'articolo 38, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. Nelle motivazioni l'Agenzia precisa che, dal 1° gennaio 2027, i riferimenti si leggono insieme al nuovo testo unico su adempimenti e accertamento, il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141.
La notizia è stata ripresa da Fisco Oggi, la rivista telematica dell'Agenzia, il 23 settembre 2026, con il titolo "Comunicazioni sul visto di conformità, invio online tramite Vi.dico.web". Il testo integrale del provvedimento è pubblicato nella sezione provvedimenti del sito dell'Agenzia delle Entrate.
Chi deve usare Vi.diCo.Web e come si accede?
Devono usarlo i professionisti indicati dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cioè i soggetti che possono rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni. Per uno studio commercialista significa il titolare e ogni professionista dello studio che appone il visto o intende farlo.
L'accesso avviene dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate con le credenziali previste dal Codice dell'amministrazione digitale, cioè SPID, CIE o CNS, oppure, nei casi previsti, con le credenziali Entratel o Fisconline. Il servizio guida la compilazione passo per passo e alla fine invia la comunicazione alla Direzione regionale dell'Agenzia competente in base al domicilio fiscale del professionista.
Secondo le motivazioni del provvedimento, dal servizio il professionista potrà anche:
- seguire lo stato di lavorazione della comunicazione;
- verificare la propria iscrizione nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati al visto;
- consultare l'elenco delle comunicazioni inviate;
- segnalare le variazioni e comunicare l'eventuale rinuncia.
L'Agenzia attesta tramite il servizio l'avvenuta protocollazione da parte della Direzione regionale. È un dettaglio pratico importante: la ricevuta di protocollo diventa la prova che la comunicazione è arrivata, da conservare nel fascicolo del professionista.
Cosa contiene la comunicazione: dati, polizza, strutture e allegati?
La comunicazione riprende quello che l'articolo 21 del decreto 164 del 1999 già chiedeva, ma lo struttura in un modulo online. Secondo il paragrafo 3 del provvedimento, il professionista inserisce le informazioni e rende le dichiarazioni previste dall'articolo 21, fornisce i dati delle garanzie stipulate per l'esercizio della facoltà di apporre il visto e indica le eventuali strutture tramite le quali intende trasmettere le dichiarazioni. Alla comunicazione va allegata la documentazione prevista dall'articolo 21, comma 2, lettera a).
Il sito InformazioneFiscale, in un articolo del 23 settembre 2026, riassume i documenti da allegare in quattro voci: la copia della polizza assicurativa, la dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine, la dichiarazione sul possesso dei requisiti dell'articolo 8 del decreto 164 del 1999 e la copia di un documento di identità valido.
Il provvedimento dedica una parte specifica ai dati personali. Oltre a quelli del professionista, possono essere trattati i dati dei soci e dei titolari di cariche sociali delle strutture di cui il professionista si avvale per trasmettere le dichiarazioni. Possono rientrare anche dati relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679, quando indispensabili. L'Agenzia è titolare del trattamento, Sogei è responsabile ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento e, come dichiarato nel provvedimento, sul servizio è stata eseguita la valutazione d'impatto prevista dall'articolo 35.
Per lo studio il punto operativo è semplice: chi si avvale di una società di servizi o di una struttura per le trasmissioni deve avere a portata di mano anche i dati dei soci e degli amministratori di quella struttura, non solo i propri.
Le date: avvio del servizio e obbligo dall'11 gennaio 2027
Le date da segnare sono due, e solo una è già fissata. Secondo il paragrafo 5 del provvedimento, la data da cui il servizio sarà disponibile verrà comunicata con un avviso pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate. A partire dall'11 gennaio 2027, invece, la comunicazione si effettua esclusivamente tramite il servizio online.
In pratica si apre un periodo di passaggio: dal giorno dell'avviso fino al 10 gennaio 2027 il nuovo canale sarà disponibile accanto alle modalità attuali, dall'11 gennaio resterà solo Vi.diCo.Web. Per chi deve presentare una nuova comunicazione o una variazione proprio a cavallo dell'anno, conviene conoscere il servizio prima che diventi obbligatorio, non il giorno in cui serve.
Il periodo coincide con una fase già carica per gli studi: secondo il calendario fiscale di ottobre 2026, il termine per dichiarazioni dei redditi, IRAP e modello 770, che cadrebbe il 31 ottobre, slitta a lunedì 2 novembre 2026 perché il 31 è sabato. Pianificare adesso le verifiche su polizza e dati comunicati evita di ritrovarsi a farle in piena stagione dichiarativa.
Variazioni entro 30 giorni e rinuncia: dove si rischia di più
Il passaggio che richiede più attenzione è il paragrafo 3.5 del provvedimento: le variazioni dei dati, degli elementi e dei documenti trasmessi vanno comunicate tramite il servizio entro 30 giorni dalla data in cui si verificano. Il termine non dipende da una scadenza fiscale del calendario, ma da un evento dello studio, ed è proprio per questo che sfugge facilmente.
Gli eventi che possono far partire i 30 giorni sono quelli della vita ordinaria di uno studio: una polizza rinnovata con un'altra compagnia o con condizioni diverse, un cambio di sede o di domicilio fiscale, l'ingresso o l'uscita di un socio dalla struttura che trasmette le dichiarazioni, un nuovo amministratore della società di servizi. Nessuno di questi eventi arriva con un promemoria dell'Agenzia: tocca allo studio accorgersene e comunicarlo.
La rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto, secondo il paragrafo 3.6, si comunica con un'apposita funzione del servizio. Serve, per esempio, quando un professionista lascia lo studio o smette di apporre il visto: anche in questo caso, dall'11 gennaio 2027, il canale sarà solo quello online.
Come organizzare lo studio da qui a gennaio 2027
La preparazione richiede poche ore se fatta adesso, molte di più se rimandata. Ecco una lista di controllo costruita sui punti del provvedimento:
- Censire chi appone il visto. Elencare i professionisti dello studio abilitati e per ciascuno la Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale.
- Verificare l'accesso all'area riservata. Controllare che ogni professionista abbia SPID, CIE o CNS funzionanti, oppure credenziali Entratel o Fisconline valide.
- Raccogliere i documenti in un'unica cartella. Copia della polizza in corso, dichiarazioni sui requisiti e sull'assenza di sospensioni, documento di identità valido.
- Mappare le strutture di trasmissione. Se lo studio si appoggia a una società di servizi, aggiornare i dati di soci e titolari di cariche.
- Segnare le date della polizza. La scadenza e il rinnovo sono gli eventi che più spesso generano una variazione da comunicare entro 30 giorni.
- Seguire l'avviso di avvio. Controllare la sezione novità del sito dell'Agenzia per sapere quando il servizio diventa disponibile e provarlo con calma.
- Conservare le ricevute di protocollo. Archiviare l'attestazione di protocollazione insieme alla comunicazione inviata.
Chi gestisce lo studio con più professionisti può affidare la lista a una sola persona, che tiene la cartella e controlla una volta al mese se qualcosa è cambiato. È il modo più semplice per non scoprire una variazione non comunicata a distanza di mesi.
Dove si colloca l'intelligenza artificiale in questo adempimento?
La comunicazione su Vi.diCo.Web resta un atto personale del professionista: si firma con le proprie credenziali, contiene dichiarazioni sui propri requisiti e non è un compito da delegare a un software. Nessuno strumento di intelligenza artificiale dovrebbe chiedere le credenziali SPID, Entratel o Fisconline dello studio per farlo al suo posto.
Commercialista AI segue la stessa linea. Come scritto nelle condizioni del servizio, non chiede le credenziali di accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e non trasmette documenti al Sistema di Interscambio né ad altri portali. Lavora accanto al gestionale, sul lavoro ripetitivo verso i clienti: prepara l'invio degli F24 con i promemoria a chi non risponde, trova le scadenze dei clienti nelle email, nelle PEC e nei documenti caricati e le mette in calendario, prepara le bozze di risposta che lo studio approva prima dell'invio.
Il collegamento con Vi.diCo.Web è indiretto ma concreto: ogni ora tolta ai solleciti e agli F24 è un'ora disponibile per gli adempimenti che restano personali, come questo. Per vedere cosa fa lo strumento nella pratica, il nostro team ha preparato una pagina con le funzioni una per una, a partire da 79 € + IVA al mese, con il primo mese soddisfatto o rimborsato.
Da quando Vi.diCo.Web diventa obbligatorio?
Dall'11 gennaio 2027 la comunicazione per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità si presenta esclusivamente tramite Vi.diCo.Web, come stabilito dal paragrafo 5.2 del provvedimento del 22 settembre 2026. La data di avvio del servizio sarà comunicata con un avviso sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Con quali credenziali si accede a Vi.diCo.Web?
Si accede dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS oppure, nei casi previsti, con le credenziali Entratel o Fisconline, come indicato nelle definizioni del provvedimento.
Entro quanto vanno comunicate le variazioni dei dati?
Entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, tramite lo stesso servizio online. Rientrano tra le variazioni i cambi nei dati, negli elementi e nei documenti già trasmessi, per esempio una nuova polizza o un cambio nelle strutture usate per trasmettere le dichiarazioni.
A quale ufficio arriva la comunicazione?
Alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del professionista. Il servizio attesta l'avvenuta protocollazione da parte della Direzione regionale, e quell'attestazione va conservata come prova dell'invio.
Uno strumento di intelligenza artificiale può inviare la comunicazione al posto del professionista?
No, e non dovrebbe. La comunicazione contiene dichiarazioni personali del professionista e si invia con le sue credenziali. Commercialista AI non chiede le credenziali dei servizi telematici dell'Agenzia e non trasmette nulla ai portali pubblici: si occupa del lavoro ripetitivo verso i clienti, lasciando gli adempimenti personali allo studio.